Comunità Energetiche Rinnovabili – incentivi e agevolazioni

Comunità Energetiche Rinnovabili – incentivi e agevolazioni

E’ stato pubblicato il decreto relativo agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili che disciplinale modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.

TARIFFA INCENTIVANTE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle tariffe incentivanti sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER.

INTERVENTI AMMESSI PER LE TARIFFE INCENTIVANTI

Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni sopra individuate nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  • b) le CACER che accedono agli incentivi di cui al presente Titolo sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • c) le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;
  • d) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria (mappa interattiva delle cabine primarie) fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • e) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11 del presente decreto;
  • f) l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • g) le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui all’articolo 4;
  • h) gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Non è consentito l’accesso agli incentivi in tariffa incentivante:

  • a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
  • b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
  • c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
  • e) ai progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.

TARIFFA INCENTIVANTE

Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio così calcolata:

Tariffa premio espressa in €/MWh

a) per impianti di potenza> 600 kW
TIP: 60 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤600 kW
TIP: 70 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW
TIP: 80 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh

L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, nel limite di quanto previsto all’art. 3, comma 2, lettera a).

L’ARERA definisce, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui Titolo II.

Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL.

La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.

Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici
Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione:

  • Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) + 4 €/MWh
  • Regioni del Nord (Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) 10 €/MWh

Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale
Nei casi di cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall’articolo 6, comma 1 del presente decreto, la tariffa spettante è determinata come segue:

TIP Conto Capitale = Tip * (1 – F)
dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale

CUMULABILITA’

Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l’incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all’allegato 1.

Fermo restando quanto statuito dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini di quanto previsto dall’articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l’obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 7, del predetto decreto.

FODO PERDUTO PER COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

BENEFICIARI

I beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

INTERVENTI AMMESSI

Possono essere ammesse al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • a) sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 3, comma 2;
  • b) insussistenza dei casi di cui all’articolo 3, comma 3;
  • c) l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
  • d) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  • e) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.

Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
  • ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • v. connessione alla rete elettrica nazionale;
  • vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  • vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • viii. direzioni lavori, sicurezza;
  • ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia
recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il GSE eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di
cui all’art. 11, nel rispetto dei seguenti principi:

  • a) su espressa richiesta da parte dei beneficiari, un’anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative di cui all’articolo 11;
  • b) in alternativa alla precedente lettera a), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in un’unica soluzione o in più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
  • c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.

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