Il Fondo Nazionale per il Reddito Energetico (REN) è ufficialmente attivo: una grande opportunità per le famiglie che vogliono installare impianti fotovoltaici per l’autoconsumo. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro, è gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Chi può beneficiare del contributo?
Hanno diritto all’incentivo le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari:
- con ISEE inferiore a 15.000 euro;
- oppure inferiore a 30.000 euro se con almeno quattro figli a carico.
Il contributo è una tantum, utilizzabile una sola volta per nucleo familiare. L’impianto deve essere realizzato presso l’abitazione principale (accatastata nel gruppo A, escluse A1, A8, A9 e A10) in cui il beneficiario risiede e per la quale possiede un diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, ecc.).
Ripartizione del Fondo
Il fondo da 200 milioni è così suddiviso:
- 80% riservato alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- 20% alle restanti Regioni e Province Autonome.
Che tipo di impianti sono ammessi
L’impianto fotovoltaico deve essere:
- di nuova costruzione;
- con potenza tra 2 e 6 kW, ma comunque non superiore alla potenza impegnata in prelievo;
- dedicato esclusivamente all’autoconsumo;
- non già presente sul sito;
- non finalizzato al rispetto di obblighi normativi (come quelli del D.Lgs. 199/2021).
Quanto copre il contributo?
Il contributo a fondo perduto copre tutti i costi ammissibili per la realizzazione dell’impianto, fino a:
- Quota fissa: € 2.000
- Quota variabile: € 1.500/kW installato
Ad esempio per un impianto da 4 kW verranno erogati Euro 2.000, più Euro 1.500 per ciascun Kw, per un totale di 2.000+(1.500X4) = € 8.000.
Servizi inclusi nel contributo
La formula “chiavi in mano” comprende anche:
- Polizza assicurativa multirischi di almeno 10 anni;
- Manutenzione ordinaria programmata (3°, 6° e 9° anno);
- Servizio di monitoraggio remoto delle performance dell’impianto.
Esclusi dal contributo:
- sistemi di accumulo,
- colonnine di ricarica per veicoli elettrici,
- impianti già esistenti o potenziamenti (tuttavia, possono essere realizzati a spese del beneficiario).
Chi può installare gli impianti?
Solo imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dette Soggetti Realizzatori, accreditate presso il GSE ed abilitate secondo:
- DM 37/2008;
- D.Lgs. 28/2011 (con aggiornamento tecnico obbligatorio).
Come presentare domanda
- Registrazione del Soggetto Beneficiario e del Realizzatore sull’Area Clienti GSE
- Invio della richiesta di accesso all’agevolazione tramite piattaforma GSE prima della realizzazione dell’impianto.
- Valutazione del GSE entro 60 giorni dalla richiesta (sospesa in caso di integrazioni).
- Entro 12 mesi, l’impianto deve essere installato e connesso; entro 60 giorni dall’entrata in esercizio va inviata la richiesta di erogazione del contributo.
L’erogazione avviene in un’unica soluzione direttamente al Soggetto Realizzatore, entro 30 giorni dall’approvazione finale.
Tempistiche
- 12 giugno 2024: apertura del Registro dei Realizzatori
- Entro il 24 settembre 2024: apertura della piattaforma per la presentazione delle domande
Fonti ufficiali:
- GSE – Reddito Energetico
- MASE – Regolamento Fondo Reddito Energetico
- Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 – Gazzetta Ufficiale n. 261/202309